Sismabonus
Sismabonus, detrazione 50 ed ecobonus: nuovi chiarimenti dalle Entrate
Con interpello protocollo n. 954-1191/2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune utili risposte in tema di sismabonus. L'Agenzia delle Entrate risponde all’istanza di un contribuente che intende procedere alla ristrutturazione di un fabbricato in fase di acquisizione, effettuando interventi di ristrutturazione edilizia e, dato che l’immobile è situato in zona sismica ad alta pericolosità (zona 2), intende perseguire anche anche una riduzione del rischio sismico, con conseguente passaggio ad una classe di rischio inferiore.
In particolare chiede se:
- la detrazione del 70% (sismabonus per passaggio ad una sola classe di rischio sismico inferiore) può essere fruita in 10 quote e non in 5;
- in caso di interventi di riduzione del rischio sismico, per la manutenzione ordinaria (intonacatura e tinteggiatura rifacimento pavimenti, ecc.) necessaria per il completamento dell’opera, si tiene conto del carattere assorbente dell’intervento di natura superiore rispetto a quello di natura inferiore;
- è possibile cumulare il limite di spesa con quelli fissati con riferimento ad altri interventi agevolati, nell’ipotesi in cui sul medesimo edificio siano effettuati interventi antisismici, di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica.
Il parere delle Entrate
Primo quesito, la ripartizione
In riferimento al primo quesito, la possibilità di ripartire la detrazione in 10 anni anziché in 5, la risposta delle Entrate è negativa. In considerazione del testo letterale della norma è possibile ripartire il sismabonus esclusivamente in 5 rate annuali.
Secondo quesito, i lavori
Al secondo quesito, se l’intervento di natura superiore (ad esempio lavori ristrutturazione) ha carattere assorbente rispetto a quelli di natura inferiore (ad esempio lavori di manutenzione ordinaria) ad esso collegati o correlati, la risposta è positiva. E’ confermato, quindi, che l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore realizzati contestualmente e strettamente necessari al completamento dell’opera.
Terzo quesito, cumulabilità spese
Infine, in merito alla cumulabilità del limite di spesa, l’Agenzia chiarisce che il limite di spesa agevolabile per tutte le spese sostenute, pari a 96.000 euro, è unico in quanto riferito all’immobile e ricomprende tutti gli interventi previsti dall’art. 16-bis del TUIR.
In particolare, in caso di interventi antisismici, non possono fruire di un autonomo limite di spesa; il vincolo, tuttavia, non sussiste:
- se in anni successivi sono effettuati interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione di quelli iniziati in anni precedenti (circolare 7/E/2017)
- nei confronti dei limiti di spesa previsti per gli interventi di qualificazione energetica (articolo 1, commi 344 e seguenti, della legge 296/2006) che fruiscono di un bonus autonomo i lavori di riqualificazione energetica hanno un diverso limite di spesa (che varia in funzione della tipologia di intervento effettuato) e, pertanto, sarà un plafond autonomo rispetto a quello previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia e sismabonus.
Viene confermata, quindi, la cumulabilità tra le agevolazioni del sismabonus e quelle dell’ecobonus.
In definitiva si ha che la detrazione deve essere ripartita esclusivamente in 5 anni con limite di spesa unico (pari a 96.000 euro per immobile) da considerarsi congiuntamente alle eventuali altre spese di recupero edilizio ma cumulabile con il limite autonomo previsto per la riqualificazione energetica.
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